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Ricorso del Fallimento A.C. Cesena contro FIGC e LNP Serie A per il contributo “paracadute”

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal Fallimento A.C. Cesena S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e nei confronti del Fallimento Novara Calcio S.r.l., del Novara Football Club S.p.A. e della U.S. Lecce S.p.A., per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente a percepire in parte qua il contributo economico denominato “paracadute”, di cui all’art. 19, Regolamento-Statuto di Lega, approvato in data 1° luglio 2010, in qualità di club retrocesso all’esito del campionato nazionale di Serie A nella stagione sportiva 2011/2012, originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A.; e per la conseguente condanna della Lega Nazionale Professionisti Serie A al pagamento, in favore del ricorrente, nella misura di 2.5 milioni di euro, corrispondente alla metà dell’ammontare del cosiddetto “paracadute” originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A., accantonato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, residuato a seguito della mancata partecipazione al campionato di Serie B nella stagione sportiva 2012/2013 della stessa società U.S. Lecce S.p.A., oltre agli interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo.

 

La vicenda trae origine dalla retrocessione dell'A.C. Cesena dal Campionato Nazionale di Serie A nella stagione sportiva 2011/2012 e dalla conseguente mancata corresponsione dell'importo c.d. "paracadute", originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A. e successivamente accantonato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

 

La ricorrente, Fallimento A.C. Cesena S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- di accertare il suo diritto a percepire nella parte d’interesse, come specificato nei motivi di ricorso, il contributo economico denominato “paracadute”, di cui all’art. 19 Regolamento-Statuto di Lega, approvato in data 1° luglio 2010, in qualità di club retrocesso all’esito del Campionato Nazionale di Serie A nella stagione sportiva 2011/2012, originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A., che non ha partecipato al campionato di Serie B nella stagione sportiva 2012/2013;

- di condannare la Lega Nazionale Professionisti Serie A al pagamento, in suo favore, della somma di 2.500.000,00 euro, corrispondente alla metà dell’ammontare del “paracadute” originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A., accantonato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, residuato a seguito della mancata partecipazione al campionato di Serie B nella stagione sportiva 2012/2013 della stessa società U.S. Lecce S.p.A., oltre agli interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo;

- in subordine, di concedere un termine per la riassunzione della controversia innanzi al Tribunale Federale competente della FIGC, ai sensi dell’art. 50 c.p.c. e dell’art. 62, Codice di Giustizia Sportiva.

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