Seleziona la tua lingua

Image

Ricorso della dott.ssa Marzia Carniato contro decisione della CFA / Federazione Medico Sportiva

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla dott.ssa Marzia Carniato (all'epoca dei fatti tesserata per l'AMS di Padova) contro la Federazione Medico Sportiva italiana (FMSI), nonché, ove occorra, contro la Corte Federale d'Appello presso la FMSI, il Tribunale Federale presso la FMSI, la Procura Federale presso la FMSI, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FMSI n. 1/2024 del 29 gennaio 2024, con cui, nel rigettare il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FMSI n. 4/2023 del 29 novembre 2023 (anche essa oggetto della presente impugnazione), che ha disposto, nei confronti della dott.ssa Carniato, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FMSI, la sanzione della radiazione, per violazione dell'art. 1 del ripetuto Regolamento; nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto e conseguente, ad essi connessi, ivi compreso l’atto di deferimento della Procura Federale del 30 ottobre 2023.

 

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale della FMSI, in data 30 ottobre 2023, con atto prot. E30102300368, a carico della dott.ssa Marzia Carniato, alla quale è stata contestata la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FMSI, in ordine alle asserite condotte non conformi "ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva”.

 

La ricorrente, dott.ssa Marzia Carniato, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

- in via principale, in accoglimento del primo motivo, di annullare senza rinvio la decisione della Corte Federale di Appello della FMSI n. 1/2024, confermativa della decisione del Tribunale Federale n. 4/2023 (anche essa oggetto della presente impugnazione); 

- in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo, di annullare con rinvio la decisione della Corte Federale di Appello della FMSI n. 1/2024, confermativa della decisione del Tribunale Federale n. 4/2023 (anche essa oggetto della presente impugnazione), nella parte in cui dispone la radiazione, rimettendo la fattispecie alla Corte Federale di Appello, affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito, con specifica indicazione, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, alla Corte Federale di Appello di non potere pronunciarsi nuovamente con un provvedimento di radiazione, essendo stata la relativa illegittimità già stata riconosciuta dal Collegio di Garanzia dello Sport in accoglimento del motivo indicato in narrativa.

Archivio Attività Istituzionali