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Ricorso Procura Generale e Procura FIT contro decisione CFA FIT su caso torneo non autorizzato dalla UNVS

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, con la Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), rappresentata dal Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, e dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Granieri, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIT n. 6/2017, pubblicata il 10 aprile 2017, con la quale è stata confermata l'estinzione del procedimento per inosservanza del termine, come statuito nel giudizio di primo grado dal Tribunale Federale FIT, nell'ambito del procedimento n. 101/2015, aperto dal Procuratore Federale della FIT nei confronti degli incolpati, sigg. Paolo Cavaglià, Luigi Mombello, Angelo Bongiovanni, Gianfranco Ansaldo, Romano Occelli, Giancarlo Mazzucco, Claudio Migliorini, Antonio Carbone, Maurizio Einaudi, Franco Allegra, Andrea Mantillaro, Ferruccio Nominelli, Antonio Argellini, Gabriele Nuvolone, Michele Pezzana, Lorella Boeris, nonché nei confronti della AD Sport Club Nuova Casale e del suo legale rappresentante p.t., sig. Lorenzo Tiengo, e della Società Canottieri Casale ASD e del suo legale rappresentante p.t., sig. Giuliano Cecchini.

 

L'incolpazione per i suindicati soggetti era stata promossa del Procuratore Federale FIT per l'asserita violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT, in relazione all’art. 4 del Regolamento Tecnico Sportivo, all’art. 13 del Regolamento di Giustizia ed all'art. 67, comma 2, lett. a), del Regolamento Settore Arbitrale.

 

Le indagini della Procura Federale FIT sono partite a seguito della denuncia ricevuta in merito ad una manifestazione organizzata nel settembre 2015 dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport (U.N.V.S.), non autorizzata dalla FIT, per accertare la veridicità di quanto segnalato in ordine alle condotte asseritamente contrarie alle norme federali, in particolare quanto all'organizzazione ed all'effettivo svolgimento di una competizione a squadre miste, svolta in due giorni presso gli affiliati Società Canottieri Casale ASD e AD Sport Club Nuova Casale.

 

Le ricorrenti Procure chiedono al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso, di riformare la decisione impugnata della Corte Federale d'Appello FIT, ritenendo non estinta l'azione del Procuratore Federale FIT e, per l'effetto, di rimettere il procedimento innanzi al Giudice di secondo grado endofederale, in diversa composizione, affinché decida sul merito della controversia, in relazione al quale si insiste per l'irrogazione delle sanzioni già richieste in primo grado e reiterate in appello: segnatamente, circa il capo a) del deferimento - "responsabilità dei giocatori" - la sanzione pecuniaria di € 400 e oltre trenta giorni di inibizione da ogni attività federale per ogni partecipante al torneo; circa il capo b) - "responsabilità degli affiliati e dei rispettivi presidenti e per entrambi i circoli" - la sanzione pecuniaria di € 1.800,00 ciascuno e 45 giorni di inibizione.

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