Megara Augusta e S.S. Lazio ricorrono contro il rigetto della richiesta di ripescaggio
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due ricorsi da parte di due società di calcio a cinque, rispettivamente Polisportiva Dilettantistica Megara Augusta e ASD S.S. Lazio avverso il rigetto della richiesta di ripescaggio (ovvero di ammissione quali società non aventi titolo) al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A (nel caso della S.S. Lazio) e di Serie B (nel caso della società Megara Augusta) per la stagione sportiva 2019/2020.
Il primo, presentato dalla Polisportiva Dilettantistica Megara Augusta (già ASD Sporting Catania) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché contro la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND (e con notifica effettuata anche alla società A.S.D. SIAC), per l’impugnazione della delibera del Consiglio Direttivo della LND, di cui al C.U. n. 65 del 31 luglio 2019, con la quale, previo parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., è stata rigettata la richiesta di ripescaggio (ovvero di ammissione quale Società non avente titolo) proposta dalla medesima ricorrente al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie B, s.s. 2019/2020, diniego confermato dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019, giusta C.U. n. 8 di pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, con precipuo riguardo alle comunicazioni ed alle relazioni sfavorevoli della già menzionata Commissione Vigilanza ed ai CC.UU. della Divisione Calcio a Cinque nn. 1143, 1145 e 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell’11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei propri diritti e interessi, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere.
La ricorrente Polisportiva Dilettantistica Megara Augusta chiede al Collegio di Garanzia:
di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’erroneità e/o l’infondatezza della delibera del Consiglio Direttivo della LND ivi impugnata e, per l’effetto, di annullare le pronunce impugnate e di disporre l’immediato ed incondizionato ripescaggio/ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie B 2019/2020 della società ricorrente, anche in sovrannumero e/o a completamento dell’organico.
Il secondo, presentato dalla ASD S.S. Lazio Calcio a 5, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) nonché contro la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND (e con notifica effettuata anche alle società ASD Cybertel Aniene C5 e ASD CDM Futsal Genova) per l’impugnazione della delibera del Consiglio Direttivo della LND, di cui al C.U. n. 65 del 31 luglio 2019, con la quale, previo parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., è stata rigettata la richiesta di ripescaggio (ovvero di ammissione quale Società non avente titolo) proposta dalla medesima ricorrente al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2019/2020, diniego confermato dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019, giusta C.U. n. 8 di pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, con precipuo riguardo alle comunicazioni ed alle relazioni sfavorevoli della già menzionata Commissione Vigilanza ed ai CC.UU. della Divisione Calcio a Cinque nn. 1143, 1145 e 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell’11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei propri diritti e interessi, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere.
La ricorrente ASD S.S. Lazio C5 chiede al Collegio di Garanzia:
di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’erroneità e/o l’infondatezza della delibera del Consiglio Direttivo della LND ivi impugnata e, per l’effetto, di annullare le pronunce impugnate e di disporre l’immediato ed incondizionato ripescaggio/ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2019/2020 della società ricorrente, anche in sovrannumero.