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Ricorso del giocatore Nejc Hozjan contro il Napoli Futsal e Divisione Calcio a 5

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Nejc Hozjan contro la A.S.D. Napoli Futsal, nonché contro la Divisione Calcio a 5, avverso e per la riforma, previa sospensione dei relativi effetti, della decisione n. 0023/TFNSVE-2023-2024, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC, a definizione dei procedimenti riuniti R.G. n. 6 e 8 TFNSVE 2023/2024, con dispositivo comunicato all’esito dell’udienza del 5 marzo 2024 e provvedimento integrale comunicato e pubblicato in data 8 marzo 2024, con la quale, nel rigettare l'appello dell'odierno ricorrente e in accoglimento di quello proposto dalla A.S.D. Napoli Futsal, è stata riformata la decisione della Commissione Accordi Economici della LND, di cui al C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023 (che, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla A.S.D. Napoli Futsal, aveva condannato l’atleta al pagamento della somma di euro 30.166,67 a titolo di penale contrattuale) e, per l'effetto, è stato condannato il sig. Nejc Hozjan al pagamento, in favore della A.S.D. Napoli Futsal, della somma di euro 271.500,00 a titolo di penale, per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022.

 

La vicenda trae origine dal recesso anticipato, esercitato dal sig. Nejc Hozjan, dal contratto sottoscritto, in data 24 giugno 2022, con la A.S.D. Napoli Futsal e dalla conseguente richiesta, da parte di quest'ultima società, di condanna dell'odierno ricorrente al pagamento della penale di cui all'art. 5 del suddetto accordo economico triennale.

 

Il ricorrente, sig. Nejc Hozjan, chiede al Collegio di Garanzia, sospesi preliminarmente gli effetti del provvedimento impugnato, di accogliere il presente ricorso e, previa riforma e/o annullamento della decisione n. 23/2024 resa dal Tribunale Federale Nazionale/Sezione Vertenze Economiche in data 5/8 marzo 2024, a definizione dei procedimenti riuniti n. 6 e 8 r.g. 2023/2024/TFN/Sez. Ve.: 

 

- di rinviare la controversia al Tribunale Federale Nazionale/Sez. Vertenze Economiche della FIGC per un nuovo esame della stessa ovvero, nel caso dovessero ritenersi non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la controversia senza rinvio (e di tanto, sin da ora, si fa richiesta ai sensi dell’art. 62, comma 1, C.G.S.) e quindi: 

 

a) di accertare e dichiarare la invalidità e/o inefficacia tout court dell’accordo economico datato 24 giugno 2022 o, comunque, la nullità e/o inefficacia dell’art. 5 dell’accordo economico nella parte in cui risulta posto a carico dell’atleta l’obbligo di pagamento della penale anche nel caso di passaggio a club esteri come professionista o, comunque, l’inefficacia dell’art. 5 per mancata adeguata specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341 c.c., e, per l’effetto, di rigettare integralmente la domanda proposta dall’A.S.D. Napoli Futsal nei suoi confronti;

 

b) in via del tutto subordinata, di ridurre equitativamente la penale contrattuale all’importo che verrà ritenuto di giustizia.

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