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Ricorso della società Castiglione del Lago contro FIGC, CR Umbria, LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Castiglione del Lago contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S.D. Ellera Calcio, il Comitato Regionale Umbria FIGC - LND e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) per l'annullamento della decisione assunta dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Umbria, pubblicata sul C.U. n. 159 del 14 marzo 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo C.R., pubblicata sul C.U. n. 147 del 1° marzo 2024, che ha deliberato la sanzione sportiva della perdita della gara Ellera Calcio – Castiglione del Lago con il risultato di 0-3 a carico della società Castiglione del Lago.

 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara disputata, in data 17 febbraio 2024, tra Ellera Calcio e Castiglione del Lago, valida per il Campionato di Eccellenza Umbria, in ordine all'asserito mancato impiego, da parte della società Castiglione del Lago, di due calciatori sotto-quota per l'intera durata della gara.

 

La società ricorrente, A.S.D. Castiglione del Lago, chiede al Collegio di Garanzia, previa riforma della decisione impugnata, di accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso presentato dalla A.S.D. Ellera Calcio al Giudice Sportivo Territoriale e, per l’effetto, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione impugnata e ripristinare la validità del risultato del campo relativo alla gara, valida per il Campionato di Eccellenza Umbria, Ellera Calcio – Castiglione del Lago del 17 febbraio 2024, terminata con il risultato di 1-4.

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