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Francesco Cutruzzulà ricorre contro FPI per sospensioni di 130 e 120 giorni

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due distinti ricorsi presentati dal sig. Francesco Cutruzzulà (tesserato in qualità di tecnico FPI) entrambi contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI).


Il primo ricorso è proposto avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FPI n. 2 del 25 marzo 2019, comunicata a mezzo pec il successivo 26 marzo, che ha respinto il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FPI n. 2/19 dell'8 gennaio 2019 (relativa al procedimento disciplinare n. 49/2018), confermando la suddetta decisione del giudice endoferale di primo grado, che ha irrogato, a carico del sig. Cutruzzulà, la sanzione della sospensione per 130 giorni, per avere usato sui social network "espressioni irriguardose ed offensive nei confronti di Organismi della FPI", in violazione del combinato disposto degli artt. 1 dello Statuto Federale, 1, 54 e 55 del Regolamento id Giustizia e 29 del regolamento dei tecnici sportivi FPI.


In merito al suddetto reclamo, il ricorrente, sig. Cutruzzulà, chiede al Collegio di Garanzia:


- in via preliminare: di dichiarare inammissibile e/o improcedibile il deferimento della Procura Federale per inesistenza di comunicazioni e/o notificazioni e, per l'effetto, di dichiarare nulla la sentenza n. 2/2019 del TFN, con ogni conseguenza in tema di proscioglimento in proprio favore.
- in via principale: di dichiarare inammissibile il deferimento della PF FPI per frazionamento dell'azione disciplinare con il procedimento n. 37/FPI/2018 e, per l'effetto, di annullare la sentenza n. 2/2019 del TFN, con ogni conseguenza in merito al proscioglimento a suo favore.
- nel merito: di venire assolto dalle contestazioni mosse a suo carico dalla Procura Federale FPI, poiché i fatti contestati non sussistono ovvero non sono provati ovvero non integrano la fattispecie di cui alle norme indicate nel deferimento ovvero non comportano la violazione di altra norma regolamentare della FPI e, per l'effetto, di revocare e/o annullare la sanzione irrogata.

 

Con il secondo ricorso, il sig. Cutruzzulà adisce il Collegio di Garanzia per la riforma della decisione della CFA FPI n. 3/2019 del 25 marzo 2019, comunicata a mezzo PEC il successivo 26 marzo, che, rigettando il reclamo dell'odierno ricorrente, ha confermato la decisione n. 5/218 del TFN FPI (relativa al procedimento disciplinare n. 37/2018), la quale ha irrogato, a carico del medesimo sig. Cutruzzulà, la sanzione della sospensione di 120 giorni da ogni attività agonistica, sociale e federale oltre all'ammenda pari a 15 quote di tesseramento, per avere l'incolpato"organizzato, nelle date 7/8/9 settembre 2018 a Rossano, in qualità di Presidente dell'ANAP (Associazione Nazionale Allenatori Pugilato), associazione attualmente non riconosciuta dalla FPI, un corso di aggiornamento/formazione di di pugilato, "stage di tecnica e tattica pugilistica", rivolto a giovani tecnici FPI senza chiedere la preventiva autorizzazione alla FPI che ha la competenza esclusiva sulle attività inerenti la formazione dei tecnici di pugilato", oltre a non aver collaborato attivamente con la Procura Federale, in violazione degli artt. 1 dello Statuto Federale, 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia, 1, 2, 27 e 29 del Regolamento dei Tecnici sportivi.

 

In relazione al secondo ricorso, il sig. Cutruzzulà chiede al Collegio di Garanzia:


- in via preliminare: di dichiarare inammissibile e/o improcedibile il deferimento della Procura Federale per inesistenza di comunicazioni e/o notificazioni e, per l'effetto, di dichiarare nulla la sentenza n. 5/2019 del TFN con ogni conseguenza in tema di proscioglimento a suo favore.
-in via principale: di dichiarare inammissibile il deferimento della PF FPI per frazionamento dell'azione disciplinare con il procedimento n. 49/FPI/2018 e, per l'effetto, di annullare la sentenza n. 5/2019 del TFN con ogni conseguenza in merito al proscioglimento in proprio favore.
- nel merito: di venire assolto dalle contestazioni mosse a suo carico dalla Procura Federale FPI, poiché i fatti contestati non sussistono ovvero non sono provati ovvero non integrano la fattispecie di cui alle norme indicate nel deferimento ovvero non comportano la violazione di altra norma regolamentare della FPI ovvero sono in contrasto con l'art. 101 TFUE e, per l'effetto, di revocare e/o annullare la sanzione irrogata.

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