Testo Coordinato con le Modifiche al Decreto Legislativo
"Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI" del 23 Luglio 1999, N. 242
Articolo 1
Comitato olimpico nazionale italiano
1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 2
Statuto
1. Il CONI è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.
Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d’intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell’articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
2. Lo statuto è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. L'organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto dell'ente.
4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.
4 bis. Lo statuto disciplina le procedure per l’elezione del Presidente e della Giunta nazionale.
Articolo 3
Organi.
1. Sono organi del CONI:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) SOPPRESSA
f) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
2 bis. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.
Articolo 4
Consiglio nazionale
1. Il consiglio nazionale è composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.
1 bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.
2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una Federazione nazionale sportiva o ad una Disciplina Sportiva Associata. Lo statuto garantisce l’equa rappresentanza di atlete e atleti.
4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
5. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.
Articolo 5
Compiti del consiglio nazionale
1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.
1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all’articolo 6.
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle Discipline Sportive Associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri le modalità dei controlli da parte delle federazioni sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della Federazione sportiva nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.
Articolo 6
Giunta nazionale
1. La giunta nazionale è composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
d) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
e) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.
1 bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell’organo direttivo del Coni, di una federazione sportiva nazionale o di una Disciplina Sportiva Associata.
2. SOPPRESSO
3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
5. SOPPRESSO
6. SOPPRESSO
Articolo 7
Compiti della giunta nazionale
1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
a bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all’articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l’approvazione;
b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
d) delibera la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all’attività sportiva di alto livello ed all’utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
f) propone al consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
g) nomina il segretario generale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;
h bis) individua, con delibera sottoposta all’approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell’attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;
3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
Articolo 8
Presidente del CONI
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale.
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
3 bis. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle Discipline Sportive Associate
3 ter. Il Presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline Sportive Associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d’oro al merito sportivo.
Articolo 9
Procedimento elettorale
SOPPRESSO
Articolo 10
Comitato nazionale sport per tutti
SOPPRESSO
Articolo 11
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri designati dall’Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del Collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti.
Articolo 12
Segretario generale
1. Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico - professionali.
2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell’ente;
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
3. La carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.
Art. 12-bis
Promozione dello sport dei disabili
1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, affinché:
a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell’ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;
b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;
c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni;
c bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia.
Articolo 13
Vigilanza
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente.
2. Nei casi di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.
2 bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti, indirizzo e controllo relativi all’attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall’articolo 2 del presente decreto legislativo e dall’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attività culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
Articolo 14
Costituzione di società di capitali
SOPPRESSO
Articolo 15
Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate
1. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall’organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l’assemblea delle società e associazioni per deliberare sull’approvazione del bilancio.
4. L’assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all’approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell’organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati
5. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline Sportive Associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.
Articolo 16
Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate
1. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti prevedono le procedure per l’elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.
3. Chi ha ricoperto la carica di presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. È, comunque, consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora, il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Federazione e dalla Disciplina Associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.
Articolo 16 bis
Enti di promozione sportiva
1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all’utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l’assegnazione relativa agli esercizi successivi.
2. La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all’utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.
Articolo 17
Personale
SOPPRESSO