Quarta Sezione: esito odierna sessione di udienze
Collegio di Garanzia
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA DICHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE INFONDATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2024, presentato, in data 27 febbraio 2024, dalla dott.ssa Marzia Carniato contro la Federazione Medico Sportiva italiana (FMSI), nonché, ove occorra, contro la Corte Federale d'Appello presso la FMSI, il Tribunale Federale presso la FMSI, la Procura Federale presso la FMSI, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FMSI n. 1/2024 del 29 gennaio 2024, con cui, nel rigettare il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FMSI n. 4/2023 del 29 novembre 2023 (anche essa oggetto della presente impugnazione), che ha disposto, nei confronti della dott.ssa Carniato, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FMSI, la sanzione della radiazione, per violazione dell'art. 1 del ripetuto Regolamento; nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto e conseguente, ad esse connessi, ivi compreso l’atto di deferimento della Procura Federale della FMSI del 30 ottobre 2023; HA, ALTRESÌ, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FMSI;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2024, presentato, in data 6 marzo 2024, dal sig. Paolo Driussi avverso la decisione emessa dalla Corte Federale di Appello della FISE in data 5 febbraio 2024 (R.G. Trib. Fed. n. 1/2023), comunicata e pubblicata sul sito federale nella medesima data, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69, comma 3, del Regolamento di Giustizia della FISE, con la quale, definitivamente pronunciando nel procedimento di revisione della decisione resa dal Tribunale Federale nel procedimento R.G. n. 1/2023, depositata e pubblicata in data 5 aprile 2023 (con cui è stata applicata, a carico del sig. Paolo Driussi, la sanzione della radiazione, di cui all’art. 6.1.XV Reg. Giust.), è stata rigettata l'istanza di revisione, ai sensi dell'art. 69, comma 1, Regolamento di Giustizia FISE, in quanto inammissibile; NULLA PER LE SPESE;
- HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2023, presentato, in data 18 marzo 2024, dal sig. Nejc Hozjan contro la A.S.D. Napoli Futsal, nonché contro la Divisione Calcio a 5, avverso e per la riforma, previa sospensione dei relativi effetti, della decisione n. 0023/TFNSVE-2023-2024, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC, a definizione dei procedimenti riuniti R.G. n. 6 e 8 TFNSVE 2023/2024, con dispositivo comunicato all’esito dell’udienza del 5 marzo 2024 e provvedimento integrale comunicato e pubblicato in data 8 marzo 2024, con la quale, nel rigettare l'appello del suddetto ricorrente e in accoglimento di quello proposto dalla A.S.D. Napoli Futsal, è stata riformata la decisione della Commissione Accordi Economici della LND, di cui al C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023 (che, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla A.S.D. Napoli Futsal, aveva condannato l’atleta al pagamento della somma di € 30.166,67, a titolo di penale contrattuale) e, per l'effetto, è stato condannato il sig. Nejc Hozjan al pagamento, in favore della A.S.D. Napoli Futsal, della somma di € 271.500,00, a titolo di penale, per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022; PER L’EFFETTO, HA RINVIATO LA CAUSA AL TRIBUNALE FDERALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE – DELLA FIGC. SPESE AL DEFINITIVO.
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2024, presentato, in data 28 marzo 2024, dal sig. Alessandro Neri avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) n. 3, pubblicata sul C.U. n. 362 del 5 febbraio 2024, comunicata in data 27 febbraio 2024, con la quale, visto l'art. 116, comma 10, R.G., è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FIP n. 17, di cui al C.U. n. 94 del 20 settembre 2023, comunicata in data 23 novembre 2023, che ha irrogato, a carico del sig. Alessandro Neri, la sanzione della radiazione per la violazione degli artt. 2, 44 e 59 del Regolamento di Giustizia e degli artt. 2.3 e 2.6 del Codice Etico; HA, ALTRESÌ, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIP;
- HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2024, presentato, in data 11 aprile 2024, dalla sig.ra Valentina Di Matteo contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), nonché contro la Procura Federale della FIDAL, la Procura Generale dello Sport e la ASD Atletica Leggera Portici, per l'impugnazione dell'ordinanza resa dalla Corte Federale di Appello FIDAL, nel procedimento n. 1/2024 R.G. Corte Fed. del 6 marzo 2024, depositata con motivazioni in data 13 marzo 2024, con la quale è stato annullato il provvedimento di sospensione del giudizio adottato con ordinanza del Tribunale Federale, emessa in data 11 gennaio 2024 e depositata il 23 gennaio 2024, nell’ambito del procedimento RG TF 14/2023 PF 50/2023, e, per l'effetto, sono stati rimessi gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio di merito; HA, ALTRESÌ, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIDAL.